IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d)  ed
f); 
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottato nella riunione del 7 maggio 1999; 
  Visto il parere espresso  dalla  commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei  settori
produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di
alta qualificazione,  nel  quadro  del  programma  nazionale  per  la
ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998,  n.  204,  ove  adottato,  dei  programmi  dell'Unione
europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7  agosto
1997, n. 266,  il  presente  titolo,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e  lo
sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita'  e
della ricerca  scientifica  e  tecnologica  (MURST),  disciplina  gli
interventi  di  sostegno  alla  ricerca  industriale,  alla  connessa
formazione  e  alla  diffusione  delle  tecnologie  derivanti   dalle
medesime attivita'. 
  2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo  si  intendono
le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria  vigente  in
materia  di  aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo.  Ai   fini
dell'ammissione agli  interventi  di  sostegno  di  cui  al  presente
titolo, la ricerca industriale puo'  prevedere  anche  attivita'  non
preponderanti di  sviluppo  precompetitivo  per  la  validazione  dei
risultati. 
  3. Ai sensi del presente titolo si intendono: 
  a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a) e b); 
  b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera c); 
  c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c); 
  d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera d); 
  e)  per  soggetti  assimilati  in  fase  d'avvio,  quelli  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e); 
  f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2; 
  g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e
5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno
1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e  successive
modificazioni,  nonche'  le  zone   ammesse   a   deroga   ai   sensi
dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma; 
  h) per CIVR, il comitato di  indirizzo  per  la  valutazione  della
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
           "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non  puo'
          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti".
           "Art.  87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
           Puo' inviare messaggi alle Camere.
           Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la  prima
          riunione.
           Autorizza  la  presentazione  alle  Camere  dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
           Promulga le leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
           Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti dalla
          Costituzione.
           Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari  dello
          Stato.
           Accredita  e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
           Ha  il  comando  delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
           Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
           Puo' concedere grazia e commutare le pene.
           Conferisce le onorificenze della Repubblica".
           -  La  legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica.
           -  Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) e
          dell'art.  18, comma l, lettere c), d) ed f) della legge 15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle  regioni  ed  enti  locali  per  la
          riforma    della    pubblica    amministrazione   e   della
          semplificazione amministrativa):
           "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
           a)-b)-c): (Omissis);
           d) riordinare e razionalizzare gli  interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso".
           "Art.  18.  -  1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  d),  il Governo, oltre a
          quanto previsto  dall'art.  14  della  presente  legge,  si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
           a)-b): (Omissis);
           c)   ridefinire  la  disciplina  e  lo  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca   scientifica,
          tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
          trasferimento   e   della   difusione   della    tecnologia
          nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
          individuando un momento decisionale  unitario  al  fine  di
          evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
          esistenti, sovrapposizioni di  interventi  da  parte  delle
          amministrazioni  pubbliche di cui all'art.  1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
          enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
          e di valutazione, in aggiunta a quelli  previsti  dall'art.
          14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
          personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
          Stato  ad   organismi   costituiti   dalle   organizzazioni
          imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
          convenzionamento con essi;
           d) previsione di organismi, strumenti e procedure  per  la
          valutazione  dei  risultati  dell'attivita'  di  ricerca  e
          dell'impatto  dell'innovazione   tecnologica   sulla   vita
          economica e sociale;
           e) (Omissis);
           f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
          ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.".
           -  L'art.  1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191
          (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59,
          e 15 maggio 1997, n.   127, nonche'  norme  in  materia  di
          formazione  del personale dipendente e di lavoro a distanza
          nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
          edilizia scolastica), cosi' recita:
           "12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31  luglio
          1998''   sono   sostituite  dalle  seguenti:  ''31  gennaio
          1999''".
           -  La  legge  7  agosto  1997,  n.  266, reca: "Interventi
          urgenti per l'economia".
           - Il decreto legislativo 31  marzo  1988,  n.  123,  reca:
          "Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma
          4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           Il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, riguarda:
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione  della politica nazionale relativa alla ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           -  L'art. 5 della succitata legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          il seguente:
           "Art. 5. - 1. E' istituita una  commissione  parlamentare,
          composta  da  venti  senatori  e  venti  deputati, nominati
          rispettivamente dai Presidenti del Senato della  Repubblica
          e  della  Camera  dei  deputati, su designazione dei gruppi
          parlamentari.
           2. La  commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio di presidenza. Sino  alla  costituzione  della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
           3.  Alle  spese  necessarie  per  il  funzionamento  della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
           4. La commissione:
           a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
           b) verifica periodicamente lo stato  di  attuazione  delle
          riforme  previste  dalla presente legge e ne riferisce ogni
          sei mesi alle Camere".
          Note all'art. 1:
           - Il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5
          giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
           "2. Sulla base degli indirizzi di cui al  comma  1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dei
          piani  e  dei programmi di competenza delle amministrazioni
          dello Stato, di  osservazioni  e  proposte  delle  predette
          amministrazioni,  e'  predisposto,  approvato e annualmente
          aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente  decreto,  il
          Programma   nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di  durata
          triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione  europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto  delle
          iniziative, dei  contributi  e  delle  realta'  di  ricerca
          regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono,  con  risorse  disponibili  sui  loro  stati di
          previsione o bilanci,  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese,  con  le  specificita' dei loro ordinamenti e nel
          rispetto delle loro autonomie ed  attivita'  istituzionali,
          le  universita'  e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
          interventi possono essere specificati per  aree  tematiche,
          settori,   progetti,   agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
          prevedendo apposite intese  tra  le  amministrazioni  dello
          Stato".
           -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della citata legge 7
          agosto 1997, n. 266:
           "Art. 2. Le azioni di sostegno alle  attivita'  produttive
          contenute  nella  presente  legge  si  esplicano nel quadro
          degli obiettivi macroeconomici  fissati  dal  Documento  di
          programmazione   economicofinanziaria,  in  accordo  con  i
          criteri e nei limiti  massimi  consentiti  dalla  normativa
          dell'Unione  europea  e  con  particolare  riferimento alla
          salvaguardia  e  allo  sviluppo  dell'occupazione  pur   in
          presenza  dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela
          e al miglioramento dell'ambiente.  Le  azioni  suddette  si
          informano altresi' al principio della programmazione, della
          trasparenza e della redditivita' delle iniziative".
           - L'art. 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del
          24  giugno  1988  "Regolamento  del Consiglio relativo alle
          missioni dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,  alla  loro
          efficacia  e  al  coordinamento  dei  loro  interventi e di
          quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri
          strumenti finanziari esistenti" cosi' recita:
           "Art. 1. - L'azione che la Comunita' conduce attraverso  i
          Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento
          della  pesca  (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n.
          2080/93, la BEI, lo strumento  finanziario  di  coesione  e
          altri  strumenti  finanziari  esistenti  va  a sostegno del
          conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli
          130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali,  lo  SFOP,
          la   BEI   e   gli  altri  strumenti  finanziari  esistenti
          contribuiscono   ciascuno   in    maniera    adeguata    al
          conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
           1)  promuovere  lo  sviluppo  e  l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo e' in  ritardo,  in  appresso
          denominato ''obiettivo n.  1'';
           2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di
          regioni  (compresi  i  bacini  d'occupazione e le comunita'
          urbane) gravemente  colpite  dal  declino  industriale,  in
          appresso denominato ''obiettivo n. 2'';
           3)  lottare  contro  la  disoccupazione  di lunga durata e
          facilitare  l'inserimento  professionale  dei   giovani   e
          l'integrazione  delle  persone minacciate di esclusione dal
          mercato del lavoro, in appresso denominato  ''obiettivo  n.
          3'';
           4)   agevolare   l'adattamento   dei  lavoratori  e  delle
          lavoratrici ai mutamenti industriali e  all'evoluzione  dei
          sistemi  di  produzione, in appresso denominato ''obiettivo
          n. 4'';
           5) promuovere lo sviluppo rurale:
           a)  accelerando  l'adeguamento  delle  strutture  agrarie,
          nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
           b)  agevolando  lo  sviluppo  e  l'adeguamento strutturale
          delle zone rurali, in appresso  denominati  rispettivamente
          ''obiettivo n. 5a)'' e ''obiettivo n. 5b)''.
           Nel  quadro  della  revisione  della politica comune della
          pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca
          rientrano nell'obiettivo n. 5a".
           - Si riporta il testo dell'art. 92.3, lettere a) e c), del
          Trattato di Roma  (Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          europea):
           "3.   Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
           a) gli aiuti destinati a favorire  lo  sviluppo  economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
           b) Omissis;
           c)  gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
          attivita' o di talune regioni  economiche,  sempreche'  non
          alterino  le condizioni degli scambi in misura contraria al
          comune interesse.  Tuttavia,  gli  aiuti  alle  costruzioni
          navali  esistenti  alla  data del 1 gennaio 1957, in quanto
          determinati  soltanto  dall'assenza   di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che  si  applicano  per  l'abolizione  dei  dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          Paesi terzi".
           -  Il  testo  dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n.  204, e' il seguente:
           "Art.  5.  -  1.  E'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          il  comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca
          (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche  stranieri,
          di  comprovata  qualificazione ed esperienza, scelti in una
          pluralita'  di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.   Il
          comitato  opera  per  il  sostegno  alla  qualita'  e  alla
          migliore  utilizzazione   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  nazionale, secondo autonome determinazioni con
          il compito di indicare i criteri generali per le  attivita'
          di  valutazione  dei risultati della ricerca, di promuovere
          la  sperimentazione,  l'applicazione  e  la  diffusione  di
          metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti
          e   delle   istituzioni  scientifiche  e  di  ricerca,  dei
          programmi e progetti  scientifici  e  tecnologici  e  delle
          attivita'  di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e
          la cooperazione tra le  diverse  istituzioni  operanti  nel
          settore, nazionali e internazionali.
           2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata
          la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere
          collocati in aspettativa per  la  durata  del  mandato.  Il
          comitato elegge nel suo seno il presidente.
           3.  Il  comitato,  d'intesa  con  le amministrazioni dello
          Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la
          definizione e la progettazione di attivita' di  valutazione
          di  enti  di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche'
          di progetti e programmi di ricerca  da  esse  realizzati  o
          coordinati.  Al  comitato  possono  ricorrere  anche  altre
          pubbliche amministrazioni.
           4. Le indennita' spettanti ai  membri  del  comitato  sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e  tecnologica,  a  valere  sullo
          stato  di previsione del Ministero dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica.
           5.   Il    comitato    predispone    rapporti    periodici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione   della  ricerca,  che  trasmette  al  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          ai  Ministri   interessati   e   al   CIPE.   Il   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e  delle
          relazioni del comitato.
           6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato
          non  possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato
          si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma
          3, del presente decreto e puo' ricorrere,  limitatamente  a
          specifici  adempimenti  strumentali,  a  societa'  od  enti
          prescelti ai sensi del decreto legislativo 17  marzo  1995,
          n.  157  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, in
          materia di appalti di servizi".